Art. 3.

      1. I trasgressori alle disposizioni di cui all'articolo 1 sono puniti ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
      2. I medici veterinari che violano le disposizioni di cui all'articolo 1 sono sospesi dalle loro funzioni per almeno trenta giorni se dipendenti da servizi sanitari pubblici e con la revoca della licenza per almeno trenta giorni se liberi professionisti.

 

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